Esami di Stato II Ciclo

2020-21

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Esame Secondo ciclo 2020-2021 - 6 giugno 2021.pptx.pdf

Esame di stato nel secondo ciclo

Presentazione Curriculum dello studente v_2_LA.pdf

Il Curriculum dello studente (Per le Commissioni)

Sicurezza esami di stato 2020_21.pdf

Protocollo di Sicurezza

m_pi.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE(U).0010255.08-06-2021.pdf

Piano di vigilanza e assistenza 

(Rif.  Dirigenti Tecnici e commissioni)

SLIDE Commissione Web_9-6-21.pdf

Commissione WEB

Video

Copia di Formazione DS neoassunti - Esami di Stato nel II ciclo (2021-03-23 at 03:32 GMT-7)

Documenti

Presentazione_Curriculum studente_FG.pdf

Curriculum dello studente

Guida-Rapida_Come-abilitare-docenti-e-studenti-all_accesso-alla-piattaforma.pdf

Indicazioni operative

curriculum studente_editabile.docx

Modello di Curriculum dello studente (editabile offline)

Allegato A .pdf

Modello di Diploma

m_pi.AOOGABMI.Registro Decreti(R).0000088.06-08-2020.pdf

DM n. 88 del 6/8/2020 adozione modelli di diploma e curriculum studente

m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE(U).0015598.02-09-2020.pdf

Nota di trasmissione DM n. 88 del 6/8/2020  sui modelli di diploma e curriculum studente

m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE(U).007116.02-04-2021.pdf

Nota n. 7116 del 2/4/2021 Indicazioni operative rilascio Curriculum dello studente 

Domande e Risposte (FAQ)

Nella presente sezione vengono riportate le risposte a quesiti  ricorrenti che necessitano di indicazioni e orientamenti interpretativi non già rinvenibili nella semplice lettura dell’OM 53 del 03-03-2021. Ulteriori quesiti potranno essere sottoposti formalmente all’Ufficio Ispettivo, dai dirigenti\coordinatori, tramite e-mail al seguente indirizzo: formazione@formazionedssardegna.net

1) L’OM 53 prevede che gli esami preliminari dei candidati esterni agli esami di stato si svolgano in presenza. E’ possibile derogare a tale ipotesi?

Si ritiene non ipotizzabile il ricorso alla modalità a distanza. Tuttavia, premesso  che l’Ordinanza stessa prevede vengano diramate successive indicazioni le disposizioni tecniche concernenti le misure di sicurezza per lo svolgimento delle prove d’esame di cui alla presente ordinanza, condivise con le OO.SS., sentite le autorità competenti, è plausibile che in conseguenza di situazioni sanitarie emergenziali si potrà ricorrere alla ricalendarizzazione degli esami preliminari (che dunque è auspicabile che non vengano calendarizzati a ridosso del mese di giugno) o al rinvio a sessioni straordinarie.

2) L’OM. 53 prevede che nella redazione del documento (“immediatamente pubblicato all’albo on-line”) i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot.10719.

Possono dunque comparire dati personali riferibili agli alunni?

No. Al proposito, il garante si è espresso in modo inequivocabile: “non si ha alcuna ragionevole evidenza della necessità di fornire alla commissione esaminatrice dati personali riferiti agli studenti in un documento finalizzato ad orientare tale commissione nella redazione del testo della terza prova che sia il più adeguato possibile agli studenti esaminandi.

E’ chiaro, infatti, che il senso del documento sia quello di mettere in evidenza il percorso didattico e formativo di ciascuna classe, prescindendo dalle peculiarità dei singoli elementi che Ia compongono. Lo stesso dato normativo, nonché le successive indicazioni ministeriali al riguardo, non lasciano margini a un'interpretazione estensiva circa il contenuto del documento tale da comprendere anche riferimenti ai singoli studenti, risultando quindi priva del necessario fondamento normativo Ia diffusione di un documento così redatto.”

Quindi, nonostante nella pronuncia del Garante si citi la finalità della redazione del documento al fine di orientare la commissione alla formulazione di una terza prova, che per la sessione 2020/21 non farà parte delle prove d’esame, essendo questo basato esclusivamente su un colloquio e per di più con un unico esterno, il presidente, il senso dell’indicazione fornita dovrà certamente essere quella di non esplicitare nel documento del quindici maggio, per il quale è prevista la pubblicazione all’albo on-line con conseguente diffusione di informazioni all’esterno dell’Istituto Scolastico di competenza, alcun tipo di dato personale degli studenti componenti la classe, foss’anche il semplice nome e cognome.

3) L’allegato A all’OM 53-2021 relativa alla Conversione del credito assegnato al termine della classe terza, a differenza dell’OM 10-2020 relativa agli esami di stato conclusivi del secondo ciclo, non prevede una corrispondenza biunivoca tra crediti assegnati e conversione. Come si deve procedere?

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito con riferimento alla relativa fascia. Se un alunno aveva un credito pari a 8 e una media dei voti >6, dovrà vedersi attribuito il nuovo credito pari a 13. Se un alunno aveva un credito pari a 10 e una media =8, dovrà vedersi attribuito il nuovo credito pari a 16.

4) L’allegato B all’OM 53-2021 relativa alla Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta, a differenza dell’OM 10-2020 relativa agli esami di stato conclusivi del secondo ciclo, non prevede una corrispondenza biunivoca tra crediti assegnati e conversione. Come si deve procedere?

La conversione deve essere effettuata, oltre ai criteri validi anche per la classe terza, tenendo conto dell’eventuale integrazione di cui all’art.4 comma 4 dell’OM 11/2020 comunque non superiore a 1 punto, secondo quanto indicato con nota AOODGOSV prot.8464 del 28/05/2020.

In ogni caso prima di effettuare la conversione in sessantesimi, i C.d.C. provvedono ad effettuare l’eventuale integrazione  del credito che non dovrà comportare comunque il salto a una fascia successiva.

Nel caso un alunno abbia conseguito il credito pari a 6 in sede di scrutinio a conclusione della classe quarta nell’anno scolastico 2019/2020, dovuto a una media <6, in sede di scrutinio nella classe quinta, laddove vi siano elementi valutativi favorevoli (confortati dal rispetto di criteri uniformi adottati a livello d’istituto), potrà al massimo prevedersi l’attribuzione di un punto aggiuntivo che lo porterebbe a 7 crediti.

Dopo la conversione all’alunno verrà attribuito il credito pari a 11.

Nel caso un alunno abbia conseguito un credito pari a 9 in conseguenza di una media = 6, in sede di scrutinio non si potrà procedere all’integrazione di un punto in quanto questo comporterebbe il salto alla fascia successiva.

Nel caso un alunno abbia conseguito un credito pari a 10 in sede di scrutinio a conclusione della classe quarta nell’anno scolastico 2019/2020, dovuto a una media =7,1, in sede di scrutinio nella classe quinta, laddove vi siano elementi valutativi favorevoli, potrà al massimo prevedersi l’attribuzione di un punto aggiuntivo che lo porterebbe a 11 crediti.

Dopo la conversione all’alunno verrà attribuito il credito pari a 17.



 5) Quali condizioni devono verificarsi per l’attribuzione del “bonus” integrativo? 

Diversamente da quanto accaduto nell’anno 2019-2020 in cui, ai sensi dell’articolo 1, comma 6 del Decreto legge 8 aprile 2020, n.22, in deroga  ai requisiti di cui al comma 5, art.18 del D.Lgs 62/2017, si poteva tener conto del processo formativo e  dei  risultati  di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione  svolta, per l’attribuzione dei 5 punti integrativi in sede di esame di stato 2021 non è più previsto alcun bonus “straordinario”; resta pertanto ferma, quale condizione necessaria,  per l’eventuale attribuzione del punteggio integrativo, il conseguimento di un credito scolastico di almeno cinquanta punti e un risultato nella prova di esame pari almeno a trenta punti.

6) Come si può rispettare la data del 30 aprile per la consegna degli elaborati ai candidati esterni? 

Considerato che viene individuata la data del 30 aprile quale termine ultimo per fornire ai candidati (potenziali) l’argomento utile alla predisposizione dell’elaborato, si rende necessario che i CdC associati alle commissioni d’esame, cui i candidati sono assegnati, provvedano ad assegnare, entro suddetta data, un argomento ai candidati esterni. Non risulta invece necessario procedere a individuare, per i candidati esterni, i “docenti di riferimento” previsti all'articolo 18 comma 1 dell’O.M. 53. E’ dunque possibile che il candidato esterno provveda alla consegna dell’elaborato entro il 31 maggio, come richiesto dall’ OM 53, e non venga ammesso all’esame di stato.

7) Devono essere assegnati referenti per l’elaborato anche ai candidati esterni?

L’O.M. 53 precisa che i referenti vanno indicati tra i docenti del CdC individuati come membri designati a far parte delle sottocommissioni d’esame per i singoli o per gruppi di studenti. Per i candidati esterni, non essendo studenti della classe, non vi è alcun obbligo di identificare referenti. Eventuali iniziative del CdC, in tal senso, sono da considerarsi inopportune.

8) Nella nota del M.I. 349 del 05/03/2021, a proposito dell'elaborato e delle integrazioni multidisciplinari, è usato l'avverbio "eventualmente" che non è invece presente nel testo dell'ordinanza n. 53. ("L’avvio del colloquio è, anche in questo caso, segnato dall’esposizione dell’elaborato, da strutturare a partire dalle cosiddette “discipline caratterizzanti”, per come scelte dagli allegati all’Ordinanza, eventualmente “integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o competenze individuali presenti nel Curriculum dello studente e dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi”)

Come interpretare questa che appare come una discordanza con l'Ordinanza? Se vale l'eventualità significa che l'integrazione non è obbligatoria?

L’OM 53 richiama l’importanza dell’interdisciplinarietà del colloquio d’esame, la cui base passa attraverso la struttura portante delle materie cosiddette caratterizzanti. Conseguentemente la prescrittività passa solo attraverso queste. E' certamente opportuno che le altre discipline possono far parte dei contenuti dell’elaborato ma il riferimento alle stesse non è obbligatorio.

9) Come abilitare i candidati esterni se non sono presenti sulla piattaforma curriculum dello studente? 

Uno dei motivi che impedisce alle segreterie di riconoscere i candidati esterni è il fatto che questi non abbiano ancora provveduto a registrarsi in modo autonomo. Tutte le persone che non sono ancora registrate compresi i candidati esterni devono farlo attraverso il sito istituzionale del MI nella pagina di accesso all sidi che in basso a destra mostra l’opzione: “Sei un nuovo utente? Registrati

Il link rimanda attualmente a questa pagina:

https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-ssum/registrazione/step-disclaimer?lang=it&spid=true&goto=https://miurjb19.pubblica.istruzione.it:443/CURRICULUM

10) In che modo deve essere convertito il credito di uno studente della classe quinta del corso per adulti che ha frequentato, le classi terza e quarta nei corsi ordinari negli anni scolastici 2014/15 e 2015/16?

Partendo dalla media dei voti e dal livello basso/alto della fascia di credito attribuito nei rispettivi anni, sarà sufficiente consultare l’Allegato A all’OM 53 del 03/03/2021.  

Ad esempio: Se nella classe 3 l’alunno aveva conseguito una media dei voti pari a 8,6/10 e gli fosse stata attribuito il livello alto della fascia di credito, pari a 7, il nuovo credito che conseguirà all’applicazione della tabella di cui all’allegato A dell’OM 53, sarà pari a 17.

Se nella classe 4 l’alunno aveva conseguito una media dei voti pari a 6,5/10 e gli fosse stata attribuito il livello basso della fascia di credito, pari a 4, il nuovo credito che conseguirà all’applicazione della tabella di cui all’allegato A dell’OM 53, sarà pari a 14.

Ovviamente per i suddetti alunni non si potrà ricorrere alla possibilità di attribuire il livello alto delle fasce di credito corrispondenti alla media conseguita (prevista quest’anno e valida solo per i candidati interni scrutinati in terza o in quarta nell’anno scolastico 2019-2020), nei casi in cui i competenti consigli di classe in sede di scrutinio finale avessero attribuito il livello basso.

Per la classe quinta si applica, naturalmente, la procedura standard, riferendosi alla tabella C del medesimo allegato A.

11) L’Educazione civica deve necessariamente essere affrontata durante l’Esame di Stato?

Sì.  Deve essere ricompresa all’interno dell’elaborato oppure oggetto di specifica trattazione all’interno del colloquio in modalità interdisciplinare a partire dai contenuti e obiettivi di apprendimento esplicitati nel Documento del 15 maggio. Nel caso dei candidati esterni, la disciplina deve comunque essere affrontata partendo, ove possibile, dalle esperienze pregresse, così come rinvenibili nel Curriculum dello Studente, compilato dallo stesso candidato nella parte di propria competenza, e dai percorsi individualizzati dell’allievo e anzitempo condivisi con il CdC collegato alla commissione cui egli è assegnato.

12) L’Esame preliminare cui debbono essere sottoposti i candidati esterni agli esami di stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione, deve accertare anche la loro preparazione sulla disciplina trasversale dell’Educazione Civica?

Ai sensi del comma 1 art. 5 dell’O.M. n.53/2021, gli esami preliminari devono  accertare la preparazione dei candidati esterni sulle discipline previste dal piano di studi dell’anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell’idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno. Pertanto, i contenuti relativi alla disciplina Educazione Civica sui quali i candidati dovranno essere valutati corrisponderanno a quelli sviluppati dallo specifico CdC collegato alla commissione alla quale il candidato esterno è assegnato.


13) A che punto del colloquio dell’Esame di Stato si inserisce l’Educazione civica?

Si inserisce in qualsiasi punto sia opportuno e naturale affrontare i temi relativi all’Educazione Civica, purché si affronti durante il colloquio, se non già inserita nell’elaborato dello studente.

14) Durante l’Esame di Stato vi è un commissario specifico per valutare le competenze acquisite in Educazione Civica dagli studenti?

No. l’insegnamento di Educazione civica, in quanto trasversale, non sarà affidato durante il colloquio d’esame a un commissario specifico; come specifica l’art. 17 dell’Ordinanza il candidato deve dimostrare di aver maturato le competenze e le conoscenze previste dalle attività di Educazione Civica, per come enucleate all’interno delle singole discipline.

15) E' noto che si conferma il protocollo di sicurezza dello scorso anno. Resta valida la misura di una persona accompagnatrice per ciascun candidato? Resta valida la procedura di notifica al candidato della convocazione alla prova 15 minuti prima dell'inizio della stessa? 

Il distanziamento di due metri tra qualsiasi soggetto all'interno dell'edificio scolastico era, ed è previsto anche quest'anno. A tale proposito si ricorda che il posizionamento degli arredi dovrà tenere conto di tale misura che potrà permettere al candidato la possibilità di togliere la mascherina durante il colloquio.

Anche per quest'anno il candidato dovrà presentarsi a scuola 15 minuti prima dell'inizio del colloquio. La Commissione avrà cura di rendere noto il calendario con gli orari dei colloqui, evidenziando che tutti i candidati sono tenuti a presentarsi esattamente 15' prima dell'inizio della prova.



16) Nel caso di commissione avente le classi abbinate in due comuni e in due Istituti diversi, la riunione plenaria si tiene, come da ordinanza, presso l'istituto di assegnazione mentre le preliminari delle sottocommissioni nelle relative sedi d'esame? 

Esattamente.



17) Può, il presidente, anche per esigenze legate all'emergenza sanitaria, effettuare la plenaria in presenza per i commissari dell'istituto di assegnazione e in videochiamata per quelli dell'altro, effettuando poi in presenza le riunioni preliminari nelle distinte sedi d'esame? 

Si rimanda ai soli casi previsti dall’art. 26 dell’O.M. n. 53 del 03/03/2021 concernente lo svolgimento dei lavori in modalità telematica.



18) Ai privatisti si possono attribuire 5 punti bonus all’orale?

Certamente si ma comunque sulla base dei criteri stabiliti dalla sottocommissione nella sessione preliminare ai sensi dall’art. 16 co. 8 lett. b) dell’O.M. n. 53 del 03/03/2021 e per i soli candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno cinquanta punti e un risultato nella prova di esame pari almeno a trenta punti.

19) Come gestire gli scrutini delle sottocommissioni, si devono fare in giorni separati, subito dopo la conclusione dei colloqui oppure si possono svolgere entrambi alla fine di tutti i colloqui?

Ai sensi dell'art. 24 comma 1 dell'O.M. n. 53 ciascuna sottocommissione d’esame si riunisce per le operazioni finalizzate alla valutazione finale e all’elaborazione dei relativi atti subito dopo la conclusione dei colloqui di propria competenza.




20) Nel caso di commissione articolata su sedi diverse e senza commissari in comune è consigliabile nominare due vicepresidenti?

Assolutamente si. 




21) Nel caso caso di commissario su tre quinte e due commissioni, come è meglio decidere a chi far fare la pausa? 

Non è possibile rispondere in modo univoco anche perché le soluzioni potrebbero essere molteplici e sicuramente non preconfezionate. Si consiglia di raccordarsi in modo costruttivo con gli altri presidenti di Commissione procedendo con buon senso nell'interesse di tutti i soggetti coinvolti.

22) Come deve gestire una commissione su 2 scuole diverse, un Presidente alla prima esperienza. Come conciliare il calendario con gli impegni per i richiami dei vaccini dei componenti la commissione?

Non è possibile rispondere in modo univoco anche perché le soluzioni potrebbero essere molteplici e sicuramente non preconfezionate. Si consiglia di procedere con buon senso ma comunque nel rispetto delle disposizioni dell'O.M. n. 53.

23) Nel caso un alunno sia in quarantena potrà sostenere l'esame on line? 

Certo, l’effettuazione delle prove d’esame in videoconferenza è prevista per i candidati impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell’esame ai sensi dell’articolo 8 dell'O.M. n. 53. Gli stessi candidati sono tenuti a formalizzare una motivata richiesta di effettuazione del colloquio fuori dalla sede scolastica, corredandola di idonea documentazione e indirizzandola al dirigente/coordinatore prima dell’insediamento della commissione o, successivamente, al presidente della commissione d’esame.



24) Come comportarsi nel caso di commissari che devono sottoporsi a richiami vaccinali in giorni diversi durante il periodo degli esami?

Il richiamo del vaccino non implica automaticamente un assenza dei commissari che difficilmente potrà essere prevista a priori pur avendo un certo grado di probabilità. Per tutti i casi di assenza bisogna, in ogni caso, attenersi alle disposizioni dell’art. 13 dell’O.M. 53 tenendo conto in particolare che ai sensi del comma 6 nell’ipotesi di assenza non superiore a un giorno dei commissari, sono interrotte tutte le operazioni d’esame relative al giorno stesso. In ogni altro caso di assenza, il commissario assente è sostituito per la restante durata delle operazioni d’esame (comma 8).

25) Come si svolge l'esame di Stato nei licei ad indirizzo musicale?

In base all’art. 12 comma 3 dell' O.M. n. 53, “nei licei musicali, ai fini dello svolgimento della prova orale, con riguardo alla parte relativa allo strumento, la sottocommissione si avvale, ove già non presenti, dei relativi docenti di classe. Le nomine sono effettuate dal presidente della commissione in sede di riunione plenaria, pubblicate all’albo on-line dell’istituzione scolastica e comunicate al competente USR. I suddetti docenti offrono elementi di valutazione, ma non partecipano all’attribuzione dei voti”.

In base all’art. 18 comma 1 - lettera a “per gli studenti dei licei musicali e coreutici, la discussione è integrata da una parte performativa individuale, a scelta del candidato, anche con l’accompagnamento di altro strumento musicale, della durata massima di 10 minuti. Per i licei coreutici, il consiglio di classe, sentito lo studente, valuta l’opportunità di far svolgere la prova performativa individuale, ove ricorrano le condizioni di sicurezza e di forma fisica dei candidati”. 

26) La rilevazione della temperatura è obbligatoria per accedere ai locali della scuola durante gli esami di Stato?

No. Non esiste nessuna disposizione che renda obbligatorio il rilevamento della temperatura corporea all'ingresso delle scuole. 

27) Il Presidente può essere assente durante lo svolgimento di un colloquio?

Assolutamente No.

In base all'articolo 18 comma 6 dell'O.M. 53 "La sottocommissione dispone di quaranta punti per la valutazione del colloquio. La sottocommissione procede all’attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato nello stesso giorno nel quale il colloquio è espletato. Il punteggio è attribuito dall’intera sottocommissione, compreso il presidente, secondo la griglia di valutazione di cui all’allegato B."