In caso di problemi di natura tecnica su commissione web le segreterie scolastiche possono contattare il numero verde 800 903080 del Service desk.
Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 - Valutazione degli alunni
Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62 - Capo III - Esame di Stato nel secondo ciclo - ( Modificato con la riforma introdotta dal DL 127/2025 )
DM 226 del 12/11/2024 - Criteri per il riconoscimento delle attività di formazione scuola-lavoro (ex PCTO) e delle attività assimilabili
NOVITA':
DL 127/2025 - NUOVO ESAME DI MATURITA' (modifica il D.lgs. 62/2017)
DM 28 del 18/02/2026 - NUOVE Aree Disciplinari (in sostituzione delle disposizioni del DM 319 29/05/2015)
DM 2 del 09/01/2026 - NUOVA Struttura del Curriculum dello studente
NOTA DGOSV 16/03/2026 n. 78833 - Utilizzo delle calcolatrici elettroniche nelle prove scritte dell’esame di maturità – a.s. 2025/2026. Elenco aggiornato.
È ancora possibile nominare due "sostituti del Presidente" se la commissione opera su due sedi situate in comuni diversi e mal collegati tra loro ?
Sì. In base all'articolo 16 comma 1, durante la sessione plenaria " Per garantire la funzionalità della commissione/classe in tutto l’arco dei lavori, il presidente può delegare un proprio sostituto scelto tra i commissari. Il sostituto è unico per le due commissioni/classi, tranne casi di necessità che il presidente dovrà motivare".
È più opportuno nominare come sostituto un commissario interno o esterno?
Si tratta di una valutazione rimessa al presidente della Commissione, che terrà conto delle esigenze organizzative e della corretta funzionalità dei lavori.
Il sostituto del presidente (c.d. vicepresidente) può svolgere anche le funzioni di segretario verbalizzante?
L'O.M. prevede che il presidente individui un commissario cui affidare le funzioni di segretario della commissione/classe con compiti di verbalizzazione dei lavori collegiali e possa altresì designare un proprio sostituto per garantire la funzionalità della commissione/classe. Non sono previste incompatibilità tra le due funzioni. Pertanto, tale soluzione può ritenersi praticabile.
Per ragioni organizzative, soprattutto nelle commissioni articolate su due classi o su più sedi, il presidente potrà tuttavia valutare l'opportunità di attribuire i due incarichi a commissari diversi, al fine di garantire una più efficace gestione dei lavori, della verbalizzazione e delle eventuali sostituzioni che si rendessero necessarie nel corso delle operazioni d'esame.
Quando vengono stabiliti i criteri per l’attribuzione del “punteggio” integrativo?
Come previsto dall'art. 16 co. 9 lett. c) dell'O.M. 54/2026, in sede di riunione preliminare, la sottocommissione (commissione/classe) definisce "i criteri per l’eventuale attribuzione del punteggio integrativo, fino a un massimo di tre punti per i candidati che abbiano ottenuto un punteggio complessivo di almeno novanta punti, tra credito scolastico e prove d’esame, ai sensi dell’articolo 18, comma 5, del d.lgs. 62/2017, come novellato dall’art. 1, co. 1, sub d), del D.L. 127/2025".
Attribuire il punteggio integrativo (da 1 a 3) qualora ricorrano le condizioni previste dall'O.M. n.54/2026 è obbligatorio?
Sì, nel caso in cui siano soddisfatti i criteri definiti dalla sottocommissione in sede di riunione preliminare.
Nel caso di commissione avente le classi abbinate in due comuni e in due Istituti diversi, la riunione plenaria si tiene, come da ordinanza, presso l'istituto di assegnazione mentre le preliminari delle sottocommissioni nelle relative sedi d'esame?
Sì. La riunione plenaria si svolge presso la prima sede della commissione, come da ordinanza.
Chi ha due sedi, in due comuni diversi dove farà la riunione preliminare del 16/06/2026?
La riunione plenaria si svolge presso la sede principale della commissione all'orario previsto dall’O.M. 54/2026.
Le successive riunioni preliminari delle sottocommissioni possono essere calendarizzate nella stessa giornata, anche in successione presso le rispettive sedi d’esame, tenendo conto dei tempi di spostamento e delle esigenze organizzative della commissione. Qualora ciò non sia possibile, la seconda riunione preliminare potrà essere fissata nella giornata successiva.
È possibile derogare al sorteggio previsto per l’ordine dei colloqui in presenza di un candidato con disabilità e PEI differenziato ?
La presenza di un alunno in situazione di disabilità non implica, di per sé, alcuna priorità o automatismo nella definizione del calendario dei lavori. Ai sensi dell'art. 15 dell'O.M. 54, "durante la riunione plenaria, viene fissata la data di inizio dei colloqui per ciascuna commissione/classe e, in base a sorteggio, l’ordine di precedenza tra le due commissioni/classi e, all’interno di ciascuna di esse, quello di precedenza tra candidati esterni e interni, nonché quello di convocazione dei candidati medesimi secondo la lettera alfabetica".
Vorrei sapere quali sono i criteri da applicare, in sede di riunione preliminare, nel caso entrambe le classi facenti parte della mia commissione, presentassero documentazione di candidati che chiedono la priorità nella calendarizzazione del colloquio, quali per esempio campionati sportivi a livello agonistico o documentazione legata a problemi d'ansia ?
L’O.M. 54/2026 non prevede criteri generali di precedenza. La procedura da seguire è quella indicata dall'art. 15 dell'O.M. 54: "durante la riunione plenaria, viene fissata la data di inizio dei colloqui per ciascuna commissione/classe e, in base a sorteggio, l’ordine di precedenza tra le due commissioni/classi e, all’interno di ciascuna di esse, quello di precedenza tra candidati esterni e interni, nonché quello di convocazione dei candidati medesimi secondo la lettera alfabetica".
Le uniche deroghe sono quelle descritte nell'art. 15 comma 4 dell'O.M. 54 finalizzate alla necessità di "evitare sovrapposizioni e interferenze" principalmente riconducibili a "commissioni che abbiano in comune uno o più commissari" oppure "nel caso di commissioni articolate su diversi indirizzi di studio o nelle quali vi siano gruppi di studenti che seguono discipline diverse".
Quali documenti devono essere verificati nei fascicoli dei candidati?
Durante la riunione preliminare ogni sottocommissione è tenuta a verificare la documentazione relativa ai candidati interni ed esterni, ai sensi del Capo III del d.lgs. 62/2017 e degli artt. 3, 4 e 16 dell’O.M. 54/2026.
In particolare, la commissione/classe prende in esame gli atti e i documenti indicati ai commi 7 e 8 dell’art. 16 dell’O.M. 54/2026. Si suggerisce, inoltre, di consultare preventivamente i modelli di verbale su Commissione Web e la documentazione predisposta dalla segreteria scolastica.
Il presidente deve occuparsi di verificare le ore di formazione scuola-lavoro (già PCTO) dichiarate o è sufficiente l’approvazione del consiglio di classe in sede di scrutinio?
Durante la riunione preliminare la commissione/classe prende in esame la documentazione relativa ai candidati, ai sensi dell’art. 16, comma 7, dell’O.M. 54/2026, comprese le attività di formazione scuola-lavoro/PCTO e le eventuali attività assimilabili svolte ai sensi del D.M. 226/2024. Resta fermo quanto già deliberato dal consiglio di classe in sede di scrutinio finale.
Quali accorgimenti organizzativi possono essere adottati nel caso di commissioni articolate su sedi particolarmente distanti tra loro o comprendenti una sezione carceraria?
L'O.M. 54/2026 non prevede specifiche modalità organizzative per tali situazioni, rimettendo al Presidente della commissione la pianificazione dei lavori nel rispetto del calendario nazionale degli esami e dei principi di regolarità, continuità ed efficienza delle operazioni.
In presenza di sedi particolarmente distanti o di sezioni operanti presso istituti penitenziari, appare opportuno che il Presidente, già in sede di riunione preliminare, tenga conto dei tempi di spostamento, delle esigenze logistiche e delle eventuali procedure di accesso alle strutture interessate, al fine di predisporre un calendario dei lavori compatibile con il regolare svolgimento delle prove e dei colloqui.
Particolare attenzione dovrà essere riservata al coordinamento con la dirigenza scolastica e, nel caso delle sezioni carcerarie, con l'amministrazione penitenziaria, al fine di garantire il rispetto delle misure organizzative e di sicurezza previste dalla struttura ospitante.
Resta fermo che tutte le determinazioni organizzative assunte dalla commissione dovranno essere adeguatamente verbalizzate.
In caso di Commissione divisa su due Comuni, il Presidente presenzia per uno scritto in un Comune e per l'altro scritto nell'altro Comune? Se sì, mentre il Presidente non si trova in sede centrale, viene sostituito dal Vicepresidente della sottocommissione rimasta scoperta?
Per garantire la funzionalità della commissione/classe per l’intera durata dei lavori, il presidente può delegare un proprio sostituto scelto tra i commissari, ai sensi dell’art. 16, comma 1, dell’O.M. 54/2026.
Come viene regolata la correzione delle prove per aree disciplinari?
Ai sensi dell’art. 16, comma 6, del D. Lgs. n. 62 del 2017, le commissioni possono procedere alla correzione delle prove scritte operando contemporaneamente per aree disciplinari, secondo le previsioni del DM 28 del 18/02/2026. L’organizzazione dei lavori per aree disciplinari può essere attuata in presenza di almeno due docenti (da intendersi COMMISSARI - non deve considerarsi il PRESIDENTE) per area (cfr. art. 1 co. 4 del DM 28/26). Considerato che attualmente i commissari sono 4, si potrà procedere alla correzione per aree disciplinari solo nei casi in cui questi si possano ripartire equamente nelle due distinte aree disciplinari riferibili alle due distinte prove scritte.
NON potrà, ovviamente, procedersi per aree disciplinari in tutti quei casi in cui la prima e seconda prova siano affidate a commissari i cui insegnamenti ricadano nella medesima area disciplinare.
Resta fermo che l’attribuzione finale del punteggio avverrà, comunque, da parte della commissione/classe nella sua composizione plenaria.
La correzione dei compiti scritti, deve necessariamente avvenire in giorni consecutivi?
Sì. Le operazioni d’esame devono svolgersi con continuità e senza interruzioni non giustificate, salvo motivati impedimenti o esigenze organizzative adeguatamente verbalizzate.
È possibile dopo la correzione delle prove scritte della prima classe pubblicare subito i risultati? Ovvero è possibile pubblicare separatamente i risultati delle due classi della commissione?
Ciascuna commissione/classe procede autonomamente alle operazioni di correzione e valutazione secondo il calendario dei lavori deliberato. Concluse le operazioni di valutazione delle prove scritte, la commissione/classe procede alla pubblicazione degli esiti dei candidati assegnati alla relativa sottocommissione.
La correzione della prima e seconda prova può avvenire nei tre giorni che precedono la terza prova nell'indirizzo internazionale cinese o bisogna attendere lo svolgimento della terza prova e solo dopo possono iniziare le correzioni?
Ai sensi dell’art. 21 dell’O.M. 54/2026, la commissione/classe avvia la correzione delle prove scritte al termine della seconda prova, dedicando un numero di giorni congruo rispetto al numero dei candidati. Per gli indirizzi sperimentali che prevedono una terza prova scritta, le commissioni possono procedere alla correzione della prima e della seconda prova anche nei giorni antecedenti allo svolgimento della terza prova.
La pubblicazione degli esiti delle prove scritte potrà tuttavia avvenire solo dopo la conclusione della correzione della terza prova, tenuto anche conto che la valutazione della terza prova scritta va, sovente, ricondotta nell’ambito dei punti previsti per la seconda prova.
Nei casi di assenza di uno dei commissari, in uno dei giorni di correzione delle prove scritte, l'art. 13, comma 5, dell'O.M. prevede che, fermo restando la presenza del presidente o del suo sostituto, dei commissari della prima e seconda prova e di almeno due commissari per area, si possa proseguire con le operazioni d'esame. La mia domanda è: le operazioni possono comunque svolgersi se tale assenza si verifica nell'ultimo giorno di correzione, al termine del quale la commissione, viste le proposte di voto formulate dai commissari dell'area disciplinare, procede all'attribuzione dei punteggi relativi alla prova di ciascun candidato? L'attribuzione dei punteggi non deve essere fatta dall'intera commissione? Se così è, come ci si deve comportare? Il commissario va sostituito per la restante durata delle operazioni così come previsto dall'art. 13, comma 7, dell'O.M.?
Nella fase di attribuzione finale dei punteggi la commissione/classe opera nella sua composizione plenaria - collegio perfetto. Pertanto, in caso di assenza del presidente o di un commissario, le operazioni che richiedono deliberazione collegiale devono essere sospese fino al ripristino della composizione della commissione. Per la gestione delle assenze dei commissari si applica l’art. 13 dell’O.M. 54/2026. Tutte le assenze, comunque non superiori a un giorno, devono essere adeguatamente documentate e giustificate. Nei casi previsti dall’ordinanza si procede alla sostituzione del commissario.
Per l'inizio dei colloqui, l'ordinanza afferma che devono passare due giorni (ad esclusione dei festivi). Vorrei sapere se, pubblicando le valutazioni delle prove scritte il sabato in tarda mattinata, si può iniziare ad interrogare il martedì o se occorre aspettare almeno 48 ore?
Ai sensi dell’art. 21, comma 3, dell’O.M. 54/2026, la pubblicazione degli esiti delle prove scritte deve avvenire almeno due giorni prima dell’inizio dei colloqui, escludendo dal computo le domeniche e gli eventuali giorni festivi intermedi. La disposizione non fa riferimento a un intervallo minimo di 48 ore.
Pare comunque opportuno rammentare come la correzione delle prove debba necessariamente prevedere tempi congrui tali da garantire regolarità ed equità nella valutazione delle stesse.
Vorrei dei chiarimenti circa le modalità di conduzione dei colloqui ed in particolare sul fatto che vadano evitate le singole verifiche disciplinari.
Il colloquio, ai sensi dell’art. 22 dell’O.M. 54/2026, ha la finalità di accertare il conseguimento del PECUP della studentessa o dello studente e si svolge sulle quattro discipline individuate ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera b), del D.M. 13/2026.
Rispetto alle precedenti modalità, il colloquio presenta una scansione più definita. Esso ha inizio con una breve riflessione del candidato sul proprio percorso scolastico e personale, anche alla luce delle informazioni contenute nel Curriculum dello studente, e prosegue con domande e approfondimenti sulle quattro discipline individuate, al fine di verificare l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri di ciascuna disciplina, la capacità di utilizzare e raccordare le conoscenze acquisite e di argomentare in modo critico e personale.
Nel corso del colloquio trovano inoltre spazio:
l’analisi critica delle esperienze svolte nell’ambito delle attività di formazione scuola-lavoro o dell’apprendistato di primo livello (mediante breve relazione o lavoro multimediale);
la verifica delle competenze di educazione civica;
la discussione degli elaborati relativi alle prove scritte;
l’eventuale trattazione dell’elaborato nei casi previsti per i candidati interni con valutazione del comportamento pari a sei decimi.
La commissione deve curare l’equilibrata articolazione e durata delle diverse fasi del colloquio, nonché il coinvolgimento delle discipline, valorizzandone soprattutto i nuclei tematici fondamentali e la dimensione pluridisciplinare e interdisciplinare.
Pertanto, il colloquio non deve essere inteso come una successione rigida di interrogazioni separate, ma neppure come una trattazione generica o svincolata dalle discipline. Le domande disciplinari sono espressamente previste, ma devono essere condotte in modo coerente con il PECUP, con il percorso effettivamente svolto, con il documento del consiglio di classe e con la finalità di accertare anche il grado di maturazione personale, autonomia e responsabilità raggiunto dal candidato.
La valutazione è effettuata dall’intera commissione/classe, compreso il presidente, secondo la griglia di cui all’Allegato A dell’O.M. 54/2026. Risulta utile ricordare cosa riportino gli indicatori e i descrittori riportati nella griglia di valutazione della prova orale di cui all'Allegato A dell'OM 54 dalla quale si evince che il punteggio massimo attribuibile all'indicatore relativo all'acquisizione "contenuti e dei metodi delle quattro discipline oggetto del colloquio" contribuisce per soli 5 punti (1/4 del totale) sulla valutazione totale della prova:
Acquisizione dei contenuti e dei metodi delle quattro discipline oggetto del colloquio (max 5 punti);
Capacità di utilizzare e raccordare le conoscenze acquisite; padronanza lessicale e semantica, anche con riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore (eventualmente anche in lingua straniera) (max 5 punti);
Capacità di argomentare in modo critico e personale (max 5 punti);
Grado di maturazione personale, di autonomia e di responsabilità raggiunto al termine del percorso di studio (max 5 punti).
Se uno studente, nelle prove scritte, consegue un punteggio, tale da garantirgli la sufficienza, può astenersi dal sostenere il colloquio?
No per effetto delle innovazioni previste nel nuovo esame di maturità. Ai sensi dell’articolo 17, comma 2 bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, l’esame di maturità "è validamente sostenuto se il candidato ha regolarmente svolto tutte le prove d’esame, ivi compreso il colloquio".
Mi pare di capire dall’ordinanza che quest’anno l’Educazione civica non abbia un suo specifico momento nel colloquio: ho compreso bene?
Ai sensi dell’art. 22 co. 2 dell’O.M. 54/2026, il colloquio comprende anche la verifica delle competenze di educazione civica, di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, e alle linee guida di cui al decreto ministeriale 7 settembre 2024, n. 183, come definite nel curricolo d’istituto e previste dalle attività indicate nel documento del consiglio di classe. Sebbene l’ordinanza non preveda espressamente una fase separata o un momento autonomamente dedicato esclusivamente all’Educazione civica, si rende dunque necessario che la commissione dedichi una parte del colloquio alla verifica delle competenze maturate nell’ambito di tale insegnamento, in ragione del carattere interdisciplinarità che dovrà essere reso evidente nel curricolo adottato dalla scuola. Resta inteso che nel caso in cui il curricolo di educazione civica prevedesse contenuti riferibili prettamente a discipline non rappresentate dai componenti la commissione, tali contenuti non potranno essere oggetto di domande esplicite.
Compilazione verbale esame e assegnazione punteggio: Candidato con disabilità che sostiene solo una prova (es. orale) - come viene compilato il verbale e come viene l'assegnato il punteggio?
Per la verbalizzazione e la gestione dei punteggi si rinvia ai modelli ufficiali di verbale e alle funzionalità dell’applicativo “Commissione Web”. Ai sensi degli artt. 24 e 25 dell’O.M. 54/2026, i candidati con disabilità o DSA che non svolgono una o più prove scritte sono ammessi al colloquio con indicazione nei tabelloni esclusivamente delle prove effettivamente sostenute. Nei tabelloni affissi all’albo e nell’area documentale accessibile agli studenti non devono comparire riferimenti al percorso differenziato o alle modalità personalizzate di svolgimento delle prove.
Nel caso in cui il candidato svolga una sola prova scritta, la rideterminazione del punteggio complessivo delle prove scritte avviene secondo le modalità previste dall’applicativo ministeriale o, in alternativa, proporzionalmente.
È possibile nominare due docenti di sostegno in una sottocommissione in cui sono presenti due studenti con disabilità? E due docenti di sostegno per un solo studente se espressamente indicato nella relazione finale?
Sì. Ai sensi dell’art. 24, comma 4, dell’O.M. 54/2026, per la predisposizione e lo svolgimento delle prove la commissione/classe può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente nel corso dell’anno scolastico. Il presidente procede alle eventuali nomine sulla base delle indicazioni contenute nella documentazione predisposta dal consiglio di classe e acquisito il parere della commissione/classe.
Quale struttura devono avere le prove equipollenti?
Ai sensi dell’art. 24 dell’O.M. 54/2026, le prove equipollenti sono predisposte dalla commissione/classe tenendo conto della relazione del consiglio di classe, del PEI e delle modalità di lavoro e valutazione adottate durante l’anno scolastico. La normativa non prevede una struttura unica o standardizzata delle prove. Le prove equipollenti devono tuttavia essere idonee a consentire al candidato di dimostrare il raggiungimento delle competenze, delle conoscenze e delle abilità previste dal percorso di studio, anche mediante: strumenti compensativi, ausili tecnologici, modalità differenti di somministrazione, eventuale riformulazione delle consegne, tempi più distesi.
Resta fermo quanto previsto dal PEI e dalla documentazione predisposta dal consiglio di classe.
Quali condizioni devono verificarsi per l’attribuzione del “punteggio” integrativo?
Ai sensi dell’art. 16, comma 9, lettera c), dell’O.M. 54/2026, la commissione/classe definisce in sede di riunione preliminare i criteri per l’eventuale attribuzione del punteggio integrativo previsto dall’art. 18, comma 5, del d.lgs. 62/2017, come modificato dal D.L. 127/2025. Il punteggio integrativo può essere attribuito ai candidati che:
A. conseguano un punteggio complessivo di almeno novanta punti tra credito scolastico e prove d’esame;
B. soddisfino gli ulteriori requisiti e criteri definiti dalla commissione/classe in sede preliminare.
La commissione/classe procede all’attribuzione del punteggio integrativo, fino a un massimo di tre punti, sulla base di criteri previamente definiti e verbalizzati. Laddove un candidato consegua un punteggio pari a 99/100 tra credito scolastico e prove d'esame (punto A) e soddisfi gli ulteriori criteri stabiliti dalla commissione (punto B) per l'attribuzione di un punteggio integrativo sino a un massimo di 2 punti, la commissione attribuirà punti 1 al fine di consentire il raggiungimento di punti 100/100.
L’attribuzione del punteggio integrativo è automatica al raggiungimento dei 90 punti? ?
No. Il raggiungimento dei requisiti previsti dalla normativa consente alla commissione/classe di valutare l’eventuale attribuzione del punteggio integrativo, che resta subordinata al soddisfacimento dei criteri definiti in sede di riunione preliminare.
Quale procedura seguire per gli esami nella sessione suppletiva (ed eventualmente straordinaria) per malattia dello studente?
Le modalità di svolgimento delle prove suppletive e straordinarie sono disciplinate dall’art. 26 dell’O.M. 54/2026. Le prove suppletive possono essere sostenute dai candidati che si trovino nell’assoluta impossibilità di partecipare alle prove ordinarie per:
malattia debitamente certificata;
grave e documentato motivo riconosciuto dalla commissione/classe.
La richiesta deve essere tempestivamente presentata alla commissione/classe, corredata dalla relativa documentazione. La commissione/classe valuta la documentazione prodotta e verbalizza le determinazioni assunte ai fini dell’ammissione alle prove suppletive o, nei casi previsti dalla normativa, alla sessione straordinaria. Restano ferme le disposizioni ministeriali relative al calendario nazionale delle prove suppletive e straordinarie.
Seconda Prova Professionali - Modalità di arrivo della Tipologia e dei Nuclei Fondanti a cura del MIM.
Ai sensi dell’art. 20 dell’O.M. 54/2026, la parte ministeriale della seconda prova è trasmessa tramite plico telematico mercoledì 17 giugno. La chiave perverrà alle 08:30.
La commissione/classe, sulla base delle indicazioni nazionali ricevute, elabora, entro giovedì 18 giugno, per la sessione ordinaria, le proposte di traccia coerentemente con lo specifico percorso formativo attivato dall’istituzione scolastica, nel rispetto dei quadri di riferimento e delle caratteristiche dell’indirizzo di studio.
La traccia da somministrare ai candidati viene individuata mediante sorteggio tra le proposte predisposte dalla commissione/classe.
Nel caso di due classi appartenenti a percorsi differenti dell’indirizzo alberghiero (ad esempio Enogastronomia e Sala e vendita), la seconda prova deve essere differenziata?
Sì. Ai sensi dei quadri di riferimento e dell’art. 20 dell’O.M. 54/2026, la commissione/classe è tenuta a declinare le indicazioni ministeriali in relazione allo specifico percorso formativo attivato dall’istituzione scolastica, con riferimento: al profilo di uscita, al codice ATECO, al quadro orario, alle specificità del PTOF, alla dotazione laboratoriale e professionale dell’istituto.
In presenza di percorsi differenti, come nel caso di “Enogastronomia” e “Sala e vendita”, sarà pertanto necessario predisporre prove coerenti con le rispettive specificità formative.
Qualora siano presenti commissari interni comuni alle due commissioni/classi, la predisposizione delle tracce dovrà avvenire con modalità organizzative idonee a garantire la regolarità, l’autonomia e la riservatezza delle operazioni.
Qual è la funzione del curriculum dello studente durante gli esami di Stato?
Il Curriculum dello studente raccoglie informazioni relative al percorso scolastico, alle certificazioni conseguite e alle esperienze formative, culturali, professionali, sportive o di cittadinanza attiva e solidale svolte dallo studente anche in ambito extrascolastico. Ai sensi dell’art. 22 dell’O.M. 54/2026, la commissione/classe tiene conto delle informazioni contenute nel Curriculum nello svolgimento del colloquio, anche ai fini della valutazione del percorso personale, del grado di maturazione, autonomia e responsabilità raggiunto dal candidato.
Si tenga conto che, in ragione delle novità introdotte dal DL 127/2025, l'autonarrazione da parte dei candidati delle attività extrascolastiche, risulta necessaria per dare evidenza di quegli elementi relativi al proprio percorso personale, da cui prende avvio anche il colloquio, che non potrebbero travare collocazione nella parte del curriculum attiente all'apprendimento formale, a cura della scuola.
Come inserire il commento sul "capolavoro" durante il colloquio?
L’O.M. 54/2026 non prevede una specifica fase del colloquio dedicata al “Capolavoro” introdotto nell’ambito delle attività di orientamento così come non costituisce uno specifico oggetto di valutazione Il colloquio resta disciplinato dall’art. 22 dell’O.M. e finalizzato all’accertamento del PECUP.
Eventuali riferimenti al “Capolavoro” possono emergere nel contesto della riflessione del candidato sul proprio percorso scolastico e personale o nell’ambito delle esperienze richiamate nel Curriculum dello studente.
Il docente di sostegno nominato dal presidente non fa parte della Commissione d'esame quindi non deve firmare il plico di chiusura lavori?
No. Ai sensi dell’art. 24 dell’O.M. 54/2026, il docente di sostegno eventualmente nominato dal presidente svolge funzioni di supporto alla commissione/classe per la predisposizione, lo svolgimento e, ove previsto, la correzione delle prove relative al candidato con disabilità. Il docente di sostegno non assume tuttavia la qualità di componente della commissione d’esame e non partecipa alle deliberazioni valutative finali.
Nei licei artistici a indirizzo grafico e figurativo plastico pittorico la seconda prova viene inviata dal ministero? Quanti giorni dura?
Le tracce delle prove scritte sono trasmesse dal Ministero tramite plico telematico secondo le modalità previste dall’O.M. 54/2026. Per i licei artistici, ai sensi dei quadri di riferimento di cui al D.M. 769/2018, la seconda prova può avere durata massima di tre giorni, per sei ore giornaliere.