Esami di Stato 2023-2024

II Ciclo

Sessione Straordinaria 

Comunicazioni varie

24/06/2024

La funzione per la comunicazione da parte delle segreterie scolastiche, della richiesta di prove suppletive e di prove in formato speciale per la predetta sessione, sarà disponibile fino alle ore 14.00 del 25 giugno p.v. 

Il percorso tramite apposita funzione sul SIDI è il seguente:

Gestione Anno scolastico => Esami di Stato - Prove in formato Speciale e Prove Sessioni

Suppletiva e Straordinaria.

19/06/2024

Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, a.s. 2023/2024 – Prove d’esame

sessione suppletiva e sessione straordinaria


07/06/2024

Giovedì 13 giugno - ore 15:00

Venerdì 14 giugno - ore 11:00

06/06/2024

Si ricorda ai Presidenti di commissione di inviare il CALENDARIO dei lavori al seguente indirizzo:

direzionetecnica.sardegna@istruzione.it 

Si chiede gentilmente di nominare il file con il codice identificativo della commissione (Ad esempio: CAIP99999)

Riferimenti Normativi / Ministeriali e Note

Riferimenti 

Essenziali:



Altri 

Riferimenti 

(NOTE - DECRETI)

Istituti Professionali - Nuovo Ordinamento

Quadri e Griglie di valutazione ->

Decreto recante i quadri di riferimento e le griglie di valutazione per la redazione e lo svolgimento della seconda prova scritta dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione negli istituti professionali ai sensi dell'articolo 17, commi 5 e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 

Riunioni di Coordinamento del 13 e 14 giugno (Video e Slide)

sintesi.mp4
Slide Esame 2024 Secondo ciclo conferenze territoriali.pdf
ESABAC_ESTRATTO.pdf

Slide 

ESABAC / Esabac Techno

Nuclei di Supporto - Piano di Vigilanza - Slide varie

USR Sardegna_Nuclei Supporto Esami di Stato 2023-2024.pdf
m_pi.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE(U).0010588.07-06-2024.pdf
Commissione_web_2024.pdf
Dall'E-Portfolio al Curriculum dello studente.pdf

Modelli per il Presidente della Commissione 

Domande e Risposte (FAQ)

Nella presente sezione vengono riportate le risposte a quesiti  ricorrenti che necessitano di indicazioni e orientamenti interpretativi non già rinvenibili nella semplice lettura dell’O.M. 55 del 22-03-2024. Ulteriori quesiti potranno essere sottoposti formalmente all’Ufficio Ispettivo, dai dirigenti, coordinatori didattici e presidenti di commissione.  

Ulteriori risposte a domande frequenti possono essere consultate nella sezione DOMANDE e RISPOSTE del sito Esami di Stato 2023-2024 del M.I.M. accessibile al seguente indirizzo: https://www.istruzione.it/esami-di-stato/domande-e-risposte.html


INSEDIAMENTO (Riunione plenaria e preliminare):

Sì. In base all'articolo 16 comma 1, durante la sessione plenaria " Per garantire la funzionalità della commissione/classe in tutto l’arco dei lavori, il presidente può delegare un proprio sostituto scelto tra i commissari. Il sostituto è unico per le due commissioni/classi, tranne casi di necessità che il presidente dovrà motivare.". Il fatto di operare su due sottocommissioni su due sedi diverse permette di motivare la scelta di nominare due sostituti.


Sono ragioni di opportunità che valuterà il Presidente in autonomia.


Come previsto dall'art. 16 co. 9 lett. c) dell'O.M. 55/2023, in sede di riunione preliminare, la sottocommissione definisce "i criteri per l’eventuale attribuzione del punteggio integrativo, fino a un massimo di cinque punti per i candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno trenta punti e un risultato complessivo nelle prove di esame pari almeno a cinquanta punti".


Certamente, ovviamente nel caso in cui siano stati soddisfatti anche gli ulteriori criteri definiti dalla commissione in sede di riunione preliminare,


Sì. Come da ordinanza.


La riunione plenaria dovrà essere prevista presso la sede primaria della commissione, come indicato nell’O.M. 55, alle ore 8:30 del 17 giugno 2024, mentre le riunioni preliminari delle due sottocommissioni dovranno essere calendarizzate in successione, in modo da poter visionare locali e documentazione in ciascuna delle due sedi. La prima, nello stesso comune della principale, solitamente al termine della plenaria, a seguire, mentre la seconda, nel secondo comune, dovrà essere fissata in orario tale da consentire il rientro dei commissari presso il proprio istituto, dopo aver partecipato alla plenaria. 

Va da sé che se i due comuni sono distanti o se la plenaria e la prima preliminare si sono protratte, la seconda dovrà essere fissata al pomeriggio, sempre del 17 giugno 2024. Nell’impossibilità di calendarizzare la seconda preliminare nel pomeriggio del 17 giugno, potrà essere fissata anche per il giorno successivo. 


La presenza di un alunno in situazione di disabilità non implica, di per sé, alcuna priorità o automatismo nella definizione del calendario dei lavori. Ai sensi dell'art. 15 dell'O.M. 55, "durante la riunione plenaria, viene fissata la data di inizio dei colloqui per ciascuna commissione/classe e, in base a sorteggio, l’ordine di precedenza tra le due commissioni/classi e, all’interno di ciascuna di esse, quello di precedenza tra candidati esterni e interni, nonché quello di convocazione dei candidati medesimi secondo la lettera alfabetica". 



Non sono previsti criteri di precedenza per il caso in questione. La procedura da seguire è quella indicata dall'art. 15 dell'O.M. 45: "durante la riunione plenaria, viene fissata la data di inizio dei colloqui per ciascuna commissione/classe e, in base a sorteggio, l’ordine di precedenza tra le due commissioni/classi e, all’interno di ciascuna di esse, quello di precedenza tra candidati esterni e interni, nonché quello di convocazione dei candidati medesimi secondo la lettera alfabetica". 


Le uniche deroghe sono quelle descritte nell'art. 15 comma 4 dell'O.M. 55 finalizzate alla necessità di "evitare sovrapposizioni e interferenze" principalmente riconducibili a "commissioni che abbiano in comune uno o più commissari" oppure "nel caso di commissioni articolate su diversi indirizzi di studio o nelle quali vi siano gruppi di studenti che seguono discipline diverse".



Durante la riunione preliminare ogni sottocommissione è tenuta a verificare i prerequisiti per i candidati interni ed esterni, sulla base delle disposizioni del Capo III del D.lgs. 62/2017 e degli articoli 3 e 4 dell'OM 55. Nella stessa riunione sarà necessario anche prendere in esame tutta la documentazione indicata al comma 7 e 8 dell'art. 16 dell'OM 55. Si suggerisce in ogni caso di consultare preventivamente i modelli dei verbali resi disponibili su questo sito. 

PROVE SCRITTE - Correzione, Valutazione e Pubblicazione degli esiti prima del colloquio:

Per garantire la funzionalità della commissione/classe in tutto l’arco dei lavori, il presidente può delegare un proprio sostituto scelto tra i commissari come previsto dall'articolo 16 comma 1 dell'O.M. 55.


Ai sensi dell’art. 16, comma 6, del D. Lgs. n. 62 del 2017, le commissioni possono procedere alla correzione delle prove scritte operando per aree disciplinari, secondo le previsioni del DM 319 del 29/05/2015. L'art. 13 comma 5 stabilisce che "L'organizzazione dei lavori per aree disciplinari può essere attuata solo in presenza di almeno due docenti per area."

Si suggerisce, tuttavia, in sede di riunione preliminare, di pianificare i lavori della Commissione/classe prevedendo la presenza di tutti i commissari interni per la correzione delle prove scritte, tenuto anche conto che in caso di assenza per gravi e giustificati motivi di uno dei commissari, non superiore a un giorno, in base all’articolo 13 comma 5 dell'O.M 55 "deve essere garantita la presenza di almeno due commissari per area".


Sarebbe un accorgimento auspicabile nel perseguimento dei principi di imparzialità ed equità. Tuttavia, il fatto che un commissario sia interno o esterno, non influisce ai fini della correzione per aree disciplinari. 


Assolutamente si. Le operazioni d’esame debbono proseguire senza interruzioni salvo validi e documentati motivi.


Ciascuna Commissione/classe procede, nelle operazioni di correzione e valutazione, in modo indipendente dall'altra, in ossequio alla calendarizzazione dei lavori operata. Concluse le procedure di valutazione delle prove scritte si dovrà procedere alla pubblicazione degli esiti di tutti i candidati assegnati alla Commissione/classe (sottocommissione).


In base all’articolo 21 dell’O.M./55, “La commissione/classe è tenuta a iniziare la correzione e valutazione delle prove scritte al termine della seconda prova, dedicando un numero di giorni congruo rispetto al numero dei candidati da esaminare”. 


Per tutti gli indirizzi delle sezioni sperimentali che prevedono lo svolgimento della terza prova si ritiene che le commissioni possano procedere con la correzione della prima e della seconda prova nei giorni che precedono lo svolgimento della terza prova. Rimane inteso che la pubblicazione delle valutazioni delle prove scritte potrà avvenire solo successivamente alla correzione della terza prova tenendo conto che la valutazione di quest’ultima implica una rivalutazione della seconda prova.

COLLOQUI:

In base all'articolo 21 comma 3 dell'OM 55/2024 è prevista la pubblicazione delle valutazioni delle prove scritte "almeno due giorni prima della data fissata per l’inizio dello svolgimento dei colloqui. Vanno esclusi dal computo le domeniche e i giorni festivi intermedi". La suddetta ordinanza non fa riferimento alle 48 ore. La pubblicazione a qualsiasi ora di sabato 22/06 consente di iniziare le prove orali a partire dalla mattina del martedì 25/06.

Pare comunque opportuno rammentare come la correzione delle prove debba necessariamente prevedere tempi congrui tali da garantire regolarità ed equità nella valutazione delle stesse.


Il compito della commissione è quello di accertare il conseguimento del PECUP della studentessa o dello studente, tenendo conto delle informazioni contenute nel Curriculum dello studente.

A tal fine risulta innanzitutto fondamentale che la commissione/classe presti particolare cura nella definizione del materiale scelto per dare avvio al colloquio, la cui caratteristica dovrà essere quella di “favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare”, così come indicato al comma 5 dell’art. 22, affinché il candidato possa far emergere il grado di acquisizione dei “contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera”.

Oltre alla predetta fase, ai fini dell’accertamento richiesto alla commissione, il candidato avrà a disposizione la presentazione delle esperienze svolte nell’ambito dei PCTO e la fase relativa alla discussione degli elaborati relativi alle prove scritte per dare prova del conseguimento del PECUP.

Resta inteso che ove dalla discussione, fondata primariamente sugli elementi e le fasi di cui sopra, non emergessero sufficienti elementi di valutazione (vedasi a tal proposito gli indicatori e i descrittori riportati nella griglia di valutazione della prova orale di cui all'Allegato A dell'OM 55) e il coinvolgimento delle discipline, per le quali i commissari hanno titolo a condurre l’esame (a parte Educazione Civica la cui competenza è condivisa), tenuto conto di quanto previsto al comma 4 dell’art. 22 (la commissione cura il “coinvolgimento delle singole discipline”), sarà cura dei commissari intervenire con ulteriori stimoli finalizzati a favorire un equilibrato coinvolgimento delle stesse ma sempre in ottica multidisciplinare ed evitando rigide separazioni tra le stesse.

Risulta utile ricordare cosa riportino gli indicatori e i descrittori riportati nella griglia di valutazione della prova orale di cui all'Allegato A dell'OM 55 dalla quale si evince che il punteggio massimo attribuibile all'indicatore relativo all'acquisizione "dei contenuti e dei metodi delle diverse discipline del curricolo, con particolare riferimento a quelle d’indirizzo" contribuisce per soli 5 punti (1/4 del totale) sulla valutazione totale della prova, ai quali vanno sommati i punteggi relativi a:



Si richiama integralmente quanto rappresentato in merito al precedente quesito, ribadendo che ove dalla discussione, fondata primariamente sugli elementi e le fasi previste dall’OM 55/2024, non emergessero sufficienti elementi di valutazione (vedasi a tal proposito gli indicatori e i descrittori riportati nella griglia di valutazione della prova orale di cui all' all'Allegato A dell'OM 55) e il coinvolgimento delle discipline per cui i commissari hanno titolo a condurre l’esame, tenuto conto di quanto previsto al comma 4 dell’art. 22 (la commissione cura il “coinvolgimento delle singole discipline”), sarà cura dei commissari intervenire con ulteriori stimoli finalizzati a favorire un equilibrato coinvolgimento delle stesse ma sempre in ottica multidisciplinare ed evitando rigide separazioni tra le stesse.


L'OM 55 non prevede la categoria dei documenti "non noti". 

Il colloquio si svolge a partire dall’analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione/classe, attinente alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali. Il materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema, ed è predisposto e assegnato dalla commissione/classe ai sensi del comma 5. Nella predisposizione dei materiali e nella assegnazione ai candidati la commissione/classe tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, 


L’articolo 5 comma 5 del DM 95/2024 dispone: “Il colloquio è condotto secondo quanto prescritto dall'articolo 17, comma 9, del d.lgs. n. 62 del 2017, nonché dall'articolo 2 del decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, 26 gennaio 2024, n. 10. Esso accerta le competenze linguistiche di ascolto, lettura, comprensione e produzione orale con lettura di testi e domande relative al testo letto. Il colloquio è completato dalla verifica relativa al programma di letteratura cinese in lingua italiana. Il colloquio, inoltre, prevede domande in cinese, formulate dalla Commissione, sui contenuti del programma dell'ultimo anno della disciplina veicolata in lingua cinese (storia)”. Per la valutazione del colloquio nelle sezioni sperimentali non sono specificati ulteriori vincoli circa le modalità di valutazione che si basano sugli indicatori e i descrittori di cui all'all'Allegato A dell'OM 55.


In conclusione l’all'Allegato A dell'OM 55 costituisce l’unico strumento da adottare per la valutazione del colloquio fatte salve le deroghe previste per i candidati con disabilità in base al comma 8 dell'articolo 24 dell'O.M. 55.



EDUCAZIONE CIVICA:

Quest'anno, il linea con gli anni precedenti, per l'Educazione Civica, così come per ogni altra disciplina, non si prevedono specifici momenti o fasi del colloquio. Tuttavia, ai sensi dell’art. 22 co. 2 lettera c) dell’OM/55, nel corso del colloquio il candidato dimostra “di aver maturato le competenze di Educazione civica come definite nel curricolo d’istituto e previste dalle attività declinate dal documento del consiglio di classe”.


No. l’insegnamento di Educazione civica, in quanto trasversale, non sarà affidato durante il colloquio d’esame a un commissario specifico; come indicato nell’ultimo periodo dell’art. 12 comma 2 lettera a) dell’OM/55 non sono “designabili commissari per la disciplina Educazione civica, stante la natura trasversale dell’insegnamento”;

ISTITUTI PROFESSIONALI  del  NUOVO ORDINAMENTO

In base all'articolo 20 comma 4 dell'O.M. 55 "La trasmissione della parte ministeriale della prova avviene tramite plico telematico, il martedì precedente (dunque il 18 giugno 2024) il giorno di svolgimento della seconda prova. La chiave per l’apertura del plico viene fornita alle ore 8:30; le commissioni elaborano, entro il mercoledì 19 giugno per la sessione ordinaria ed entro il mercoledì 3 luglio per la sessione suppletiva, tre proposte di traccia. Tra tali proposte viene sorteggiata, il giorno dello svolgimento della seconda prova scritta, la traccia che verrà svolta dai candidati".


Così come previsto dai quadri di riferimento "la Commissione d’esame declinerà le indicazioni ministeriali in relazione allo specifico percorso formativo attivato dall’istituzione scolastica, con riguardo al codice ATECO di riferimento, in coerenza con le specificità del Piano dell’offerta formativa e della dotazione tecnologica e laboratoriale d’istituto". Emergerebbe  per il caso specifico come si tratti di due percorsi differenti con quadri orari diversi. per il caso di specie le prove dovranno essere diverse e diversi dovrebbero essere i momenti per la predisposizione delle tracce. 

DISABILITA':

Si suggerisce di consultare il verbale n. 15 riportato nella lista dei verbali nel quale si ribadisce quanto segue:

"I candidati con disabilità o D.S.A, qualora non svolgano una o più prove scritte, sono ammessi alla prova orale con l’indicazione sul tabellone esclusivamente dei risultati delle prove scritte effettivamente sostenute. Per le prove scritte non sostenute, deve essere riportata nei tabelloni affissi all’albo dell’istituto la stessa dicitura con la quale è indicato il mancato svolgimento delle prove scritte da parte di altri eventuali candidati assenti.  Per detti candidati, il riferimento all’effettuazione delle prove differenziate va indicato, pertanto, solo nella attestazione e non nei tabelloni affissi all’albo dell’istituto né nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento, (art. 24, co.9 dell’o.m. e art. 25, co.4 dell’o.m.).

Il punteggio complessivo delle prove scritte dei candidati con disabilità o D.S.A che non svolgono una prova scritta risulterà a verbale e sarà calcolato, di norma, in automatico con l’utilizzo dell’applicativo “Commissione web”, o, in alternativa, determinato proporzionalmente. La valutazione finale verrà indicata sul tabellone dei risultati all’albo della scuola, senza alcuna indicazione del fatto che la stessa si riferisce al percorso didattico differenziato.

Si suggerisce di verificare la configurazione dei candidati H fatta dalle segreterie scolastiche in quanto sul SIDI per tali candidati dovrà essere valorizzato con "SI" il campo disabilità. La commissione avrà invece cura di valorizzare con "SI" il campo relativo allo svolgimento delle prove differenziate nella scheda di presentazione del candidato.

Sì. In base all'articolo 24 comma 4 dell'O.M. 55/2024 "per la predisposizione e lo svolgimento delle prove d’esame, la commissione/classe può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l’anno scolastico. Il docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dello studente con disabilità sono nominati dal presidente della commissione sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di classe, acquisito il parere della commissione/classe".

La presenza dei tre commissari interni consentirà al Presidente di acquisire un parere autorevole e privilegiato circa l'opportunità delle nomine, qualora queste non dovessero evincersi dai documenti messi a disposizione della commissione da parte della scuola. Non si ritiene dunque necessaria la richiesta di ulteriori integrazioni.


In base all'articolo 24 comma 7 dell'O.M. 55 "In casi eccezionali, la commissione, tenuto conto della gravità della disabilità, della relazione del consiglio di classe, delle modalità di svolgimento delle prove durante l’anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove equipollenti in un numero maggiore di giorni".

Non viene specificata una predeterminata struttura-tipo delle prove, essendo questa rimessa alla discrezionalità tecnica della Commissione, sulla base delle informazioni riportate nel fascicolo dello studente, predisposta dal Consiglio di Classe, anche in ordine alle attività svolte e alle valutazioni effettuate in aderenza a quanto previsto nel Piano Educativo Individualizzato (PEI). Per la predisposizione e lo svolgimento delle prove d’esame, la commissione/classe potrà altresì avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l’anno scolastico.

ADEMPIMENTI FINALI:

Come previsto dall'art. 16 co. 9 lett. c) dell'O.M. 55/2024, in sede di riunione preliminare, la sottocommissione definisce "i criteri per l’eventuale attribuzione del punteggio integrativo, fino a un massimo di cinque punti per i candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno trenta punti e un risultato complessivo nelle prove di esame pari almeno a cinquanta punti".

Fissati tali prerequisiti per l'attribuzione del credito, la Commissione/classe avrà cura di definire paramtri e criteri univoci e oggettivi per l'attribuzione del punteggio integrativo da un minimo di punti 1 fino a un massimo di punti 5.

SESSIONE SUPPLETIVA e STRAORDINARIA:

La procedura è dettagliatamente descritta dall'articolo 26 dell'O.M. 55 da attivarsi per "i candidati che, a seguito di assenza per malattia, debitamente certificata, o dovuta a grave documentato motivo, riconosciuto tale dalla commissione/classe, si trovino nell’assoluta impossibilità di partecipare alle prove scritte".

ALTRE:

Il Curriculum dello Studente è un documento che raccoglie il percorso scolastico e le attività in ambito extrascolastico di tutti gli studenti. 


In base all'articolo 22 comma 1 dell'O.M. 55/2024, durante  “lo svolgimento dei colloqui la commissione d’esame tiene conto delle informazioni contenute nel Curriculum dello studente”.


Il Capolavoro non è oggetto di verifica.


Non è previsto. Il Curriculum dello Studente non riporta il "capolavoro". 


Il caso proposto sembrerebbe quello riconducibile alla fattispecie descritta dall'articolo 25 comma 6 dell'OM 55 che per studenti con altri bisogni speciali (per i quali il Consiglio di Classe ha predisposto un PdP) prevede la possibilità di utilizzare gli strumenti compensativi individuati dal CdC.