Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 - Valutazione degli alunni)
Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62 - Capo III - Esame di Stato nel secondo ciclo
DM 226 del 12/11/2024 - Criteri per il riconoscimento dei PCTO e delle attività assimilabili
NOTA DGOSV 29/05/2025 n. 21147 - Adempimenti di carattere operativo e organizzativo relativi all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione - anno scolastico 2024-2025.
NOTA DGSIS 05/06/2025 n. 3779 - Attività a supporto della procedura e adempimenti sulla comunicazione dei dati.
NOTA DGOSV 12/05/2025 n. 19040 - Indicazioni operative per la predisposizione e il rilascio del Curriculum dello studente e della studentessa
Decreto 12/11/2024 n. 226 - Criteri per il riconoscimento dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento e delle attività assimilabili per i candidati interni ed esterni ai fini dell’ammissione agli esami di Stato per il secondo ciclo di istruzione
Nota n. 13946 del 3 marzo 2025 - Requisiti di ammissione all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione
NOTA DGOSV 17/03/2025 n. 10961 - Utilizzo delle calcolatrici elettroniche nelle prove scritte dell’esame di Stato del secondo ciclo di istruzione – a.s. 2024/2025. Elenco aggiornato.
È ancora possibile nominare due vicepresidenti se la commissione opera su due sedi situate in comuni diversi e mal collegati tra loro ?
Sì. In base all'articolo 16 comma 1, durante la sessione plenaria " Per garantire la funzionalità della commissione/classe in tutto l’arco dei lavori, il presidente può delegare un proprio sostituto scelto tra i commissari. Il sostituto è unico per le due commissioni/classi, tranne casi di necessità che il presidente dovrà motivare.". Il fatto di operare su due sottocommissioni su due sedi diverse permette di motivare la scelta di nominare due sostituti.
È più opportuno nominare come vicepresidente un commissario interno o esterno?
Sono ragioni di opportunità che valuterà il Presidente in autonomia.
Quando vengono stabiliti i criteri per l’attribuzione del “punteggio” integrativo?
Come previsto dall'art. 16 co. 9 lett. c) dell'O.M. 67/2025, in sede di riunione preliminare, la sottocommissione definisce "i criteri per l’eventuale attribuzione del punteggio integrativo, fino a un massimo di cinque punti per i candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno trenta punti e un risultato complessivo nelle prove di esame pari almeno a cinquanta punti".
Attribuire il punteggio integrativo (da 1 a 5) qualora ricorrano le condizioni previste dall'O.M. n.67/2025 è obbligatorio?
Si, nel caso in cui siano stati soddisfatti anche gli ulteriori criteri definiti dalla commissione in sede di riunione preliminare,
Nel caso di commissione avente le classi abbinate in due comuni e in due Istituti diversi, la riunione plenaria si tiene, come da ordinanza, presso l'istituto di assegnazione mentre le preliminari delle sottocommissioni nelle relative sedi d'esame?
Sì. Come da ordinanza.
Chi ha due sedi, in due comuni diversi dove farà la riunione preliminare del 16/06/2025?
La riunione plenaria dovrà essere prevista presso la sede primaria della commissione, come indicato nell’O.M. 67, alle ore 8:30 del 16 giugno 2025, mentre le riunioni preliminari delle due sottocommissioni dovranno essere calendarizzate in successione, in modo da poter visionare locali e documentazione in ciascuna delle due sedi. La prima, nello stesso comune della principale, solitamente al termine della plenaria, a seguire, mentre la seconda, nel secondo comune, dovrà essere fissata in orario tale da consentire il rientro dei commissari presso il proprio istituto, dopo aver partecipato alla plenaria.
Va da sé che se i due comuni sono distanti o se la sessione plenaria e la prima riunione preliminare si sono protratte, la seconda riunione preliminare dovrà essere fissata al pomeriggio, sempre del 16 giugno 2025. Nell’impossibilità di calendarizzare la seconda preliminare nel pomeriggio del 16 giugno, potrà essere fissata anche per il giorno successivo.
In presenza di un candidato H, con differenziata, è possibile stabilire senza estrazione classe e alunno con cui iniziare i colloqui?
La presenza di un alunno in situazione di disabilità non implica, di per sé, alcuna priorità o automatismo nella definizione del calendario dei lavori. Ai sensi dell'art. 15 dell'O.M. 67, "durante la riunione plenaria, viene fissata la data di inizio dei colloqui per ciascuna commissione/classe e, in base a sorteggio, l’ordine di precedenza tra le due commissioni/classi e, all’interno di ciascuna di esse, quello di precedenza tra candidati esterni e interni, nonché quello di convocazione dei candidati medesimi secondo la lettera alfabetica".
Vorrei sapere quali sono i criteri da applicare nel caso, in sede di riunione preliminare, entrambe le classi facenti parte della mia commissione, presentassero documentazione di candidati che chiedono la priorità nella calendarizzazione del colloquio, quali per esempio campionati sportivi a livello agonistici o documentazione legata a problemi d'ansia ?
Non sono previsti criteri di precedenza per il caso in questione. La procedura da seguire è quella indicata dall'art. 15 dell'O.M. 67: "durante la riunione plenaria, viene fissata la data di inizio dei colloqui per ciascuna commissione/classe e, in base a sorteggio, l’ordine di precedenza tra le due commissioni/classi e, all’interno di ciascuna di esse, quello di precedenza tra candidati esterni e interni, nonché quello di convocazione dei candidati medesimi secondo la lettera alfabetica".
Le uniche deroghe sono quelle descritte nell'art. 15 comma 4 dell'O.M. 67 finalizzate alla necessità di "evitare sovrapposizioni e interferenze" principalmente riconducibili a "commissioni che abbiano in comune uno o più commissari" oppure "nel caso di commissioni articolate su diversi indirizzi di studio o nelle quali vi siano gruppi di studenti che seguono discipline diverse".
I documenti da verificare nei fascicoli degli studenti sono: iscrizione all'esame, pagamento della tassa d'iscrizione o dichiarazione di esonero, diploma di licenza media (deve essere necessariamente in originale?), svolgimento della prova INVALSI, PCTO, pagelle degli ultimi tre anni. È necessario qualche altro documento?
Durante la riunione preliminare ogni sottocommissione è tenuta a verificare i prerequisiti per i candidati interni ed esterni, sulla base delle disposizioni del Capo III del D.lgs. 62/2017 e degli articoli 3 e 4 dell'OM 67. Nella stessa riunione sarà necessario anche prendere in esame tutta la documentazione indicata al comma 7 e 8 dell'art. 16 dell'OM 67. Si suggerisce in ogni caso di consultare preventivamente i modelli dei verbali.
Il presidente deve occuparsi di verificare le ore di PCTO dichiarate o è sufficiente l’approvazione del consiglio di classe in sede di scrutinio?
Tale verifica deve essere fatta durante la riunione preliminare dalla commissione/classe. In base all'art. 16 co. 7 dell'OM 67 durante la "seduta preliminare ed eventualmente anche in quelle successive, la commissione/classe prende in esame gli atti e i documenti relativi" ai candidati che comprendono anche le attività legate ai PCTO.
In caso di Commissione divisa su due Comuni, il Presidente presenzia per uno scritto in un Comune e per l'altro scritto nell'altro Comune? Se sì, mentre il Presidente non si trova in sede centrale, viene sostituito dal Vicepresidente della sottocommissione rimasta scoperta?
Per garantire la funzionalità della commissione/classe in tutto l’arco dei lavori, il presidente può delegare un proprio sostituto scelto tra i commissari come previsto dall'articolo 16 comma 1 dell'O.M. 67.
Nel caso di correzione delle prove per aree disciplinari, è sufficiente la presenza di due docenti per area?
Ai sensi dell’art. 16, comma 6, del D. Lgs. n. 62 del 2017, le commissioni possono procedere alla correzione delle prove scritte operando per aree disciplinari, secondo le previsioni del DM 319 del 29/05/2015. L'art. 13 comma 5 stabilisce che "L'organizzazione dei lavori per aree disciplinari può essere attuata solo in presenza di almeno due docenti per area."
Si suggerisce, tuttavia, in sede di riunione preliminare, di pianificare i lavori della Commissione/classe prevedendo la presenza di tutti i commissari interni per la correzione delle prove scritte, tenuto anche conto che in caso di assenza per gravi e giustificati motivi di uno dei commissari, non superiore a un giorno, in base all’articolo 13 comma 5 dell'O.M 67 "deve essere garantita la presenza di almeno due commissari per area".
Ai sensi dell’art. 16, comma 6, del d. lgs. n. 62 del 2017, le commissioni possono procedere alla correzione delle prove scritte operando per aree disciplinari : i commissari che costituiscono le sottocommissioni devono essere miste, ossia interni ed esterni?
Sarebbe un accorgimento auspicabile nel perseguimento dei principi di imparzialità ed equità. Tuttavia, il fatto che un commissario sia interno o esterno, non influisce ai fini della correzione per aree disciplinari.
La correzione dei compiti scritti, deve necessariamente avvenire in giorni consecutivi?
Assolutamente si. Le operazioni d’esame debbono proseguire senza interruzioni salvo validi e documentati motivi.
È possibile dopo la correzione delle prove scritte della prima classe pubblicare subito i risultati? Ovvero è possibile pubblicare separatamente i risultati delle due classi della commissione?
Ciascuna Commissione/classe procede, nelle operazioni di correzione e valutazione, in modo indipendente dall'altra, in ossequio alla calendarizzazione dei lavori operata. Concluse le procedure di valutazione delle prove scritte si dovrà procedere alla pubblicazione degli esiti di tutti i candidati assegnati alla Commissione/classe (sottocommissione).
La correzione della prima e seconda prova può avvenire nei tre giorni che precedono la terza prova nell'indirizzo internazionale cinese o bisogna attendere lo svolgimento della terza prova e solo dopo possono iniziare le correzioni?
In base all’articolo 21 dell’O.M. 67, “La commissione/classe è tenuta a iniziare la correzione e valutazione delle prove scritte al termine della seconda prova, dedicando un numero di giorni congruo rispetto al numero dei candidati da esaminare”.
Per tutti gli indirizzi delle sezioni sperimentali che prevedono lo svolgimento della terza prova si ritiene che le commissioni possano procedere con la correzione della prima e della seconda prova nei giorni che precedono lo svolgimento della terza prova. Rimane inteso che la pubblicazione delle valutazioni delle prove scritte potrà avvenire solo successivamente alla correzione della terza prova tenendo conto che la valutazione di quest’ultima implica una rivalutazione della seconda prova.
Nei casi di assenza di uno dei commissari, in uno dei giorni di correzione delle prove scritte, l'art. 13, comma 5, dell'O.M. prevede che, fermo restando la presenza del presidente o del suo sostituto, dei commissari della prima e seconda prova e di almeno due commissari per area, si possa proseguire con le operazioni d'esame. La mia domanda è: le operazioni possono comunque svolgersi se tale assenza si verifica nell'ultimo giorno di correzione, al termine del quale la commissione, viste le proposte di voto formulate dai commissari dell'area disciplinare, procede all'attribuzione dei punteggi relativi alla prova di ciascun candidato? L'attribuzione dei punteggi non deve essere fatta dall'intera commissione? Se così è, come ci si deve comportare? Il commissario va sostituito per la restante durata delle operazioni così come previsto dall'art. 13, comma 7, dell'O.M.?
Durante la fase di attribuzione dei punteggi la commissione/classe deve operare come collegio perfetto. In caso di assenza di un commissario (o del Presidente) è necessario sospendere i lavori. Per quanto riguarda la gestione delle assenze dei commissari occorre fare riferimento all'OM 67 art. 13. Si osserva che tutte le assenze devono essere documentate e giustificate da un legittimo impedimento. Nel caso di assenze superiori ad un giorno viene disposta la sostituzione commissario.
Per l'inizio dei colloqui, l'ordinanza afferma che devono passare due giorni (ad esclusione dei festivi). Vorrei sapere se, pubblicando le valutazioni delle prove scritte il sabato in tarda mattinata, si può iniziare ad interrogare il martedì o se occorre aspettare almeno 48 ore?
In base all'articolo 21 comma 3 dell'OM 67/2025 è prevista la pubblicazione delle valutazioni delle prove scritte "almeno due giorni prima della data fissata per l’inizio dello svolgimento dei colloqui. Vanno esclusi dal computo le domeniche e i giorni festivi intermedi". La suddetta ordinanza non fa riferimento alle 48 ore. La pubblicazione a qualsiasi ora di sabato 21/06 consente di iniziare le prove orali a partire dalla mattina del martedì 24/06.
Pare comunque opportuno rammentare come la correzione delle prove debba necessariamente prevedere tempi congrui tali da garantire regolarità ed equità nella valutazione delle stesse.
Vorrei dei chiarimenti circa le modalità di conduzione dei colloqui ed in particolare sul fatto che vadano evitate le singole verifiche disciplinari.
Il compito della commissione è quello di accertare il conseguimento del PECUP della studentessa o dello studente, tenendo conto delle informazioni contenute nel Curriculum dello studente.
A tal fine risulta innanzitutto fondamentale che la commissione/classe presti particolare cura nella definizione del materiale scelto per dare avvio al colloquio, la cui caratteristica dovrà essere quella di “favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare”, così come indicato al comma 5 dell’art. 22, affinché il candidato possa far emergere il grado di acquisizione dei “contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera”.
Oltre alla predetta fase, ai fini dell’accertamento richiesto alla commissione, il candidato avrà a disposizione la presentazione delle esperienze svolte nell’ambito dei PCTO e la fase relativa alla discussione degli elaborati relativi alle prove scritte per dare prova del conseguimento del PECUP.
Resta inteso che ove dalla discussione, fondata primariamente sugli elementi e le fasi di cui sopra, non emergessero sufficienti elementi di valutazione (vedasi a tal proposito gli indicatori e i descrittori riportati nella griglia di valutazione della prova orale di cui all'Allegato A dell'OM 67) e il coinvolgimento delle discipline, per le quali i commissari hanno titolo a condurre l’esame (a parte Educazione Civica la cui competenza è condivisa), tenuto conto di quanto previsto al comma 4 dell’art. 22 (la commissione cura il “coinvolgimento delle diverse discipline”), sarà cura dei commissari intervenire con ulteriori stimoli finalizzati a favorire un equilibrato coinvolgimento delle stesse ma sempre in ottica multidisciplinare ed evitando rigide separazioni tra le stesse.
Risulta utile ricordare cosa riportino gli indicatori e i descrittori riportati nella griglia di valutazione della prova orale di cui all'Allegato A dell'OM 67 dalla quale si evince che il punteggio massimo attribuibile all'indicatore relativo all'acquisizione "dei contenuti e dei metodi delle diverse discipline del curricolo, con particolare riferimento a quelle d’indirizzo" contribuisce per soli 5 punti (1/4 del totale) sulla valutazione totale della prova, ai quali vanno sommati i punteggi relativi a:
Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle tra loro (max 5 punti);
Capacità di argomentare in maniera critica e personale, rielaborando i contenuti acquisiti (max 5 punti);
Ricchezza e padronanza lessicale e semantica, con specifico riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore, anche in lingua straniera (max 2,5 punti);
Capacità di analisi e comprensione della realtà in chiave di cittadinanza attiva a partire dalla riflessione sulle esperienze personali (max 2,5 punti).
Il colloquio potrà non includere qualche disciplina? I commissari sono tenuti a porre dei quesiti relative alle discipline che il candidato non ha incluso nel suo colloquio pluridisciplinare?
Si richiama integralmente quanto rappresentato in merito al precedente quesito, ribadendo che ove dalla discussione, fondata primariamente sugli elementi e le fasi previste dall’OM 67/2024, non emergessero sufficienti elementi di valutazione (vedasi a tal proposito gli indicatori e i descrittori riportati nella griglia di valutazione della prova orale di cui all' all'Allegato A dell'OM 67) e il coinvolgimento delle discipline per cui i commissari hanno titolo a condurre l’esame, tenuto conto di quanto previsto al comma 4 dell’art. 22 (la commissione cura il “coinvolgimento delle diverse discipline”), sarà cura dei commissari intervenire con ulteriori stimoli finalizzati a favorire un equilibrato coinvolgimento delle stesse ma sempre in ottica multidisciplinare ed evitando rigide separazioni tra le stesse.
Nel colloquio della sezione sperimentale "Liceo con opzione internazionale CINESE" la valutazione avviene con un'unica griglia o occorre valutare a parte la parte specifica in cinese?
L’articolo 5 comma 5 del DM 91/2025 dispone: “Il colloquio è condotto secondo quanto prescritto dall'articolo 17, comma 9, del d.lgs. n. 62 del 2017, nonché dall'articolo 2 del decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, 26 gennaio 2024, n. 10. Esso accerta le competenze linguistiche di ascolto, lettura, comprensione e produzione orale con lettura di testi e domande relative al testo letto. Il colloquio è completato dalla verifica relativa al programma di letteratura cinese in lingua italiana. Il colloquio, inoltre, prevede domande in cinese, formulate dalla Commissione, sui contenuti del programma dell'ultimo anno della disciplina veicolata in lingua cinese (storia)”. Per la valutazione del colloquio nelle sezioni sperimentali non sono specificati ulteriori vincoli circa le modalità di valutazione che si basano sugli indicatori e i descrittori di cui all'all'Allegato A dell'OM 67.
In conclusione l’all'Allegato A dell'OM 67 costituisce l’unico strumento da adottare per la valutazione del colloquio fatte salve le deroghe previste per i candidati con disabilità in base al comma 8 dell'articolo 24 dell'O.M. 67.
Mi pare di capire dall’ordinanza che quest’anno l’Educazione civica non abbia un suo specifico momento nel colloquio: ho compreso bene?
Quest'anno, il linea con gli anni precedenti, per l'Educazione Civica, così come per ogni altra disciplina, non si prevedono specifici momenti o fasi del colloquio. Tuttavia, ai sensi dell’art. 22 co. 2 lettera c) dell’OM 67, nel corso del colloquio il candidato dimostra “di aver maturato le competenze di Educazione civica come definite nel curricolo d’istituto e previste dalle attività declinate dal documento del consiglio di classe”.
Durante l’Esame di Stato vi è un commissario specifico per valutare le competenze acquisite in Educazione Civica dagli studenti?
No. l’insegnamento di Educazione civica, in quanto trasversale, non sarà affidato durante il colloquio d’esame a un commissario specifico; come indicato nell’ultimo periodo dell’art. 12 comma 2 lettera a) dell’OM 67 non sono “designabili commissari per la disciplina Educazione civica, stante la natura trasversale dell’insegnamento”;
Seconda Prova Professionali - Modalità di arrivo della Tipologia e dei Nuclei Fondanti a cura del MIM.
In base all'articolo 20 comma 4 dell'O.M. 67 "La trasmissione della parte ministeriale della prova avviene tramite plico telematico, il martedì precedente (dunque il 17 giugno) il giorno di svolgimento della seconda prova. La chiave per l’apertura del plico viene fornita alle ore 8:30; le commissioni elaborano, entro il mercoledì 18 giugno per la sessione ordinaria ed entro il mercoledì 2 luglio per la sessione suppletiva, tre proposte di traccia. Tra tali proposte viene sorteggiata, il giorno dello svolgimento della seconda prova scritta, la traccia che verrà svolta dai candidati".
La mia commissione opera su due classi dell'indirizzo alberghiero leggermente diverse: una enogastronomico, l'altra sala e vendita; la mia domanda è: siccome il testo della seconda prova verrà redatto dai docenti delle due sottocommissioni delle materie di indirizzo (tutti interni) all'interno di una cornice di regole inviata dal ministero, essendo i due indirizzi poco differenti, dovranno prevedersi testi diversi della seconda traccia? conseguentemente le due sottocommissioni che redigono le prove dovranno operare in momenti temporalmente differenti visto che un commissario interno è comune?
Così come previsto dai quadri di riferimento "la Commissione d’esame declinerà le indicazioni ministeriali in relazione allo specifico percorso formativo attivato dall’istituzione scolastica, con riguardo al codice ATECO di riferimento, in coerenza con le specificità del Piano dell’offerta formativa e della dotazione tecnologica e laboratoriale d’istituto". Emergerebbe per il caso specifico come si tratti di due percorsi differenti con quadri orari diversi. per il caso di specie le prove dovranno essere diverse e diversi dovrebbero essere i momenti per la predisposizione delle tracce.
Compilazione verbale esame e assegnazione punteggio: Candidato con disabilità che sostiene solo una prova (es. orale): come viene compilato il verbale e come viene l'assegnato il punteggio?
Si suggerisce di consultare i modelli dei verbali:
"I candidati con disabilità o D.S.A, qualora non svolgano una o più prove scritte, sono ammessi alla prova orale con l’indicazione sul tabellone esclusivamente dei risultati delle prove scritte effettivamente sostenute. Per le prove scritte non sostenute, deve essere riportata nei tabelloni affissi all’albo dell’istituto la stessa dicitura con la quale è indicato il mancato svolgimento delle prove scritte da parte di altri eventuali candidati assenti. Per detti candidati, il riferimento all’effettuazione delle prove differenziate va indicato, pertanto, solo nella attestazione e non nei tabelloni affissi all’albo dell’istituto né nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento, (art. 24, co.9 dell’o.m. e art. 25, co.4 dell’o.m.).
Il punteggio complessivo delle prove scritte dei candidati con disabilità o D.S.A che non svolgono una o più prove scritte risulterà a verbale e sarà calcolato, di norma, in automatico con l’utilizzo dell’applicativo “Commissione web” che lo rideterminerà proporzionalmente in sessantesimi. La valutazione finale verrà indicata sul tabellone dei risultati all’albo della scuola, senza alcuna indicazione del fatto che la stessa si riferisce al percorso didattico differenziato.
È possibile nominare due docenti di sostegno in una sottocommissione in cui sono presenti due studenti con disabilità? E due docenti di sostegno per un solo studente se espressamente indicato nella relazione finale?
Sì. In base all'articolo 24 comma 4 dell'O.M. 67 "per la predisposizione e lo svolgimento delle prove d’esame, la commissione/classe può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l’anno scolastico. Il docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dello studente con disabilità sono nominati dal presidente della commissione sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di classe, acquisito il parere della commissione/classe".
Ai sensi dell'articolo 24 comma 4 dell'OM 67, la nomina dell'Insegnante di sostegno o degli insegnanti di sostegno, da parte del presidente di commissione, viene fatta sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di classe. Qualora non si dovessero riscontare tali indicazioni esplicite sui documenti forniti alla commissione, come si potrà procedere alla nomina? Sarà necessario chiedere un'ulteriore integrazione al consiglio di classe?
La presenza dei tre commissari interni consentirà al Presidente di acquisire un parere autorevole e privilegiato circa l'opportunità delle nomine, qualora queste non dovessero evincersi dai documenti messi a disposizione della commissione da parte della scuola, ipotesi, tuttavia, che appare non plausibile, stante che il nominativo del/dei docente/i su posto di sostegno che hanno seguito l'alunno nel corso dell'anno scolastico comparirà nel PEI e nei verbali del Consiglio di Classe.
Quale struttura devono avere le prove equipollenti?
In base all'articolo 24 comma 7 dell'O.M. 67 "In casi eccezionali, la commissione, tenuto conto della gravità della disabilità, della relazione del consiglio di classe, delle modalità di svolgimento delle prove durante l’anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove equipollenti in un numero maggiore di giorni".
Non viene specificata una predeterminata struttura-tipo delle prove.Tuttavia, le prove equipollenti, dello stesso valore di quelle somministrate alla classe, potranno contemplare, se previsti nel PEI, l’utilizzo di strumenti compensativi, di mezzi tecnici, quali ausili tecnologici, o modalità differenti quali, ad esempio, una riformulazione delle consegne che le renda più accessibili al candidato, consentendogli comunque di dimostrare l’acquisizione delle competenze richieste. Vedasi, al proposito, la nota DGOSV 23420.12-06-25.
Quali condizioni devono verificarsi per l’attribuzione del “punteggio” integrativo?
Come previsto dall'art. 16 co. 9 lett. c) dell'O.M. 67, in sede di riunione preliminare, la sottocommissione definisce "i criteri per l’eventuale attribuzione del punteggio integrativo, fino a un massimo di cinque punti per i candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno trenta punti e un risultato complessivo nelle prove di esame pari almeno a cinquanta punti".
Fissati tali prerequisiti per l'attribuzione del credito, la Commissione/classe avrà cura di definire parametri e criteri univoci e oggettivi per l'attribuzione del punteggio integrativo da un minimo di punti 1 fino a un massimo di punti 5.
Quale procedura seguire per gli esami nella sessione suppletiva (ed eventualmente straordinaria) per malattia dello studente?
La procedura è dettagliatamente descritta dall'articolo 26 dell'O.M. 67 da attivarsi per "i candidati che, a seguito di assenza per malattia, debitamente certificata, o dovuta a grave documentato motivo, riconosciuto tale dalla commissione/classe, si trovino nell’assoluta impossibilità di partecipare alle prove scritte".
Qual è la funzione del curriculum dello studente durante gli esami di Stato?
Il Curriculum dello Studente è un documento che raccoglie il percorso scolastico e le attività in ambito extrascolastico di tutti gli studenti.
In base all'articolo 22 comma 1 dell'O.M. 67, durante “lo svolgimento dei colloqui la commissione d’esame tiene conto delle informazioni contenute nel Curriculum dello studente”.
Come inserire il commento sul "capolavoro" durante il colloquio?
Il Capolavoro non è oggetto di verifica.
La commissione d'esame deve tener conto del "capolavoro"?
Non è previsto. Il Curriculum dello Studente non riporta il "capolavoro".
Il docente di sostegno nominato dal presidente non fa parte della Commissione d'esame quindi non deve firmare il plico di chiusura lavori?
Esatto. In base all'OM il docente di sostegno può essere coinvolto "per la predisposizione, lo svolgimento e la correzione delle prove d’esame" ma NON viene coinvolto nelle fasi successive e di conseguenza NON partecipa alle attività di valutazione/scrutinio.
Nei licei artistici a indirizzo grafico e figurativo plastico pittorico la seconda prova viene inviata dal ministero? Quanti giorni dura?
Tutte le prove scritte sono inviate dal Ministero tramite canale telematico. In base ai quadri di riferimento di cui al DM 769/2018 la durata massima della prova è di tre giorni, per sei ore al giorno.
In una classe della mia commissione frequenta un candidato di lingua madre cinese con difficoltà a redigere i compiti in italiano, il CdC ha deliberato per l'utilizzo del Computer per lo svolgimento del compito di italiano e per qualunque considerazione di carattere matematico. Premesso che non avrei niente in contrario ad approvare questa procedura, tuttavia vorrei il vostro parere in quanto non mi è mai capitato un caso simile.
Il caso proposto sembrerebbe quello riconducibile alla fattispecie descritta dall'articolo 25 comma 6 dell'OM 67 che per studenti con altri bisogni speciali (per i quali il Consiglio di Classe ha predisposto un PdP) prevede la possibilità di utilizzare gli strumenti compensativi individuati dal CdC.